Principi e regole vincolanti per gli iscritti all’I.R.O. (International Register Osteokinesiology)

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PRINCIPI GENERALI
Art 1:
Gli iscritti all’I.R.O. nell’esercizio della loro attività, ed anche al di fuori di essa, devono uniformare il proprio comportamento all’osservanza dei propri doveri, dignità e decoro.
Art. 2:
L’Osteokinesiologo è tenuto all’osservanza ed alla conoscenza del proprio codice; l’ignoranza delle norme dello stesso non esime l’iscritto dalla responsabilità disciplinare.
Art. 3:
Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata l’attività di Osteokinesiologo, sia libera che indipendente, sia in una struttura pubblica che privata.
Art. 4:
Egli esercita la professione senza discriminazioni di sesso, razza, religione, di politica e sociali, senza pregiudizi, con coscienza e senso di responsabilità, nell’ambito delle sue capacità e competenza, vagliando la pertinenza del suo intervento in modo corretto, autonomo e appropriato alla persona, secondo gli insegnamenti ricevuti ed i principi Osteokinesiologici.
Art. 5:
L’Osteokinesiologo svolge la propria professione in maniera libera e autonoma, ma può collaborare anche con altre figure mediche o centri specializzati.
Art. 6:
L’Osteokinesiologo deve astenersi da qualsivoglia comportamento che generi discredito alla professione.
Art. 7:
Il suo comportamento deve basarsi sulle conoscenze tecniche e scientifiche che ha acquisito, a tutela della salute fisica e psichica della persona. L’Osteokinesiologo ha l’obbligo di aggiornamento professionale costante e di formazione permanente come richiesto dall’I.R.O.
Art. 8:
L’Osteokinesiologo deve sempre qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco sulla sua qualifica professionale, utilizzando ed indicando solo i titoli che gli competono.
Art.9:
L’Osteokinesiologo può dare informazioni sulla propria attività professionale, purchè il contenuto e la forma siano coerenti con il principio del presente codice, con la dignità e il decoro dell’attività svolta. L’informazione non deve assumere i connotati di pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa.
Art.10:
Il rapporto con la persona deve essere basato sulla fiducia, lealtà e correttezza.
Art. 11:
L’Osteokinesiologo deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione relativa alla persona da lui trattata.

L’Osteokinesiologo deve serbare il segreto sulle informazioni ricevute o ottenute nell’esercizio della professione nonché sulle prestazioni svolte o programmate.
Il segreto professionale è esteso anche ai suoi collaboratori diretti o indiretti.

Art. 12:
E’ dovere dell’Osteokinesiologo svolgere annualmente corsi di aggiornamento presso l’Accademia Discipline Naturali e/o sue sedi derivanti o associate ai fini della propria formazione per adeguare le proprie conoscenze al progresso scientifico e tecnico.
Art: 13:
L’Osteokinesiologo deve svolgere la propria attività con diligenza, scegliendo i trattamenti in base alle conoscenze tecniche in suo possesso, perseguendo il beneficio del cliente.
A tal fine, dopo aver assunto, in modo approfondito dalla persona , le informazioni necessarie, deve comunicargli il percorso del trattamento osteokinesiologico scelto, in modo trasparente ed oggettivo, senza creare aspettative di risultati non raggiungibili.
L’obbligo di informazione è anche relativo ai fattori che potrebbero limitare i risultati e progressi terapeutici, nonché agli effetti secondari e/o collaterali del trattamento.
In nessun caso, l’Osteokinesiologo deve accettare richieste dalla persona che siano in contrasto con i principi di scienza o con l’utilità dei trattamenti che dispensa.
Art. 14:
L’Osteokinesiologo che si trovi di fronte a situazioni che non rientrano nelle sue competenze ne deve rendere conscia la persona.
Ove necessario deve sviluppare un contatto multidisciplinare con altre figure sanitarie fornendo un integrazione con altre metodologie non osteokinesiologiche e concertando la programmazione e le fasi dei rispettivi trattamenti.
Art. 15:
L’Osteokinesiologo è sempre libero, nel corso dei trattamenti osteopatici, di rinunciare a prestare la propria opera a favore della persona, qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario.
Art.16:
L’Osteokinesiologia si esercita abitualmente in un locale di cui si abbia disponibilità e che risulti conforme alla dignità della professione esercitata. L’osteokinesiologo può lavorare da solo, in collaborazione e/o associazione con altri osteokinesiologi, osteopati, kinesiologi e/o figure sanitarie in strutture sia pubbliche che private. E’ ammesso associarsi ad uno o più studi. L’Osteokinesiologo, durante le sue assenze, può farsi sostituire esclusivamente da un collega avente gli stessi suoi requisiti e la stessa sua formazione e conoscenza.
Art.17:
L’Osteokinesiologo stabilisce in piena autonomia il proprio onorario, comunicando alla persona l’entità dello stesso prima dell’inizio del trattamento.
L’Osteokinesiologo è tenuto a sottoscrivere una polizza professionale per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della sua attività con massimale almeno di 750.000 € (settecentocinqantamila/00) o di altro importo eventualmente aggiornato dal consiglio direttivo.
Art. 18:
Gli Osteokinesiologi devono intrattenere tra loro, rapporti basati sulla correttezza e lealtà in uno spirito di collaborazione improntato allo sviluppo dell’osteokinesiologia e mirato ad evitare discrediti tra colleghi ed incomprensioni con altre figure operanti nello stesso ambito.
Art. 19:

Qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità professionale del proprio lavoro. L’Osteokinesiologo deve astenersi da ogni forma di scorretta concorrenza nei confronti di altri colleghi.
Art. 20:
Qualora un Osteokinesiologo venga contattato da una persona in trattamento osteokinesiologico presso un altro collega, deve informarne quest’ultimo, in via preventiva, prima di assumerne l’incarico. Non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi.
Art. 21:
L’Osteokinesiologo puo’ eventualmente incontrare qualunque altro collega, operante nello stesso ambito , se ritiene opportuno farlo per il bene della persona.
Art. 22:
L’Osteokinesiologo è tenuto ad avere una residenza certa, a non risultare irreperibile all’anagrafe, ad essere pertanto reperibile dall’I.R.O.
L’Osteokinesiologo che cambia residenza, si trasferisce in altra provincia o cessa di esercitare la sua attività, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’I.R.O. al fine della regolare tenuta di un registro sempre aggiornato. Ha l’obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richieste dal registro e di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio dell’attività. Ha inoltre l’obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica ove ricevere eventuali comunicazioni.
Art. 23:
L’Osteokinesiologo deve collaborare con l’I.R.O. nel pieno rispetto delle norme deontologiche.
Art. 24:
L’Osteokinesiologo che ha accettato mandati o collaborazioni per conto dell’I.R.O. deve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti.
Art. 25:
L’Osteokinesiologo è tenuto agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico secondo le norme di legge vigente. E’ altresì tenuto al versamento della quota annuale al registro.
Art. 26:
L’Osteokinesiologo può recedere dall’associazione dandone tempestiva comunicazione tramite lettera raccomandata al registro. Il recesso non comporta la restituzione dei contributi versati né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 27:
Nell’ambito di un procedimento disciplinare, qualora il registro richieda all’iscritto chiarimenti o informazioni in relazione ai fatti che hanno portato alla contestazione di una violazione deontologica, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.

Le sanzioni:
Art. 28:
La violazione del presente regolamento comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
l’avvertimento, la censura, la sospensione temporanea e /o l’esclusione dal registro.
Art. 29:
L’avvertimento e la censura sono sanzioni formali che non incidono sull’attività dell’Osteokinesiologo, ma ne deplorano il comportamento. Vengono comunicate a mezzo lettera da parte del Registro al diretto interessato. L’avvertimento contiene il richiamo in ordine alla violazione compiuta e l’avvertimento che ciò non abbia più a ripetersi.
La censura, più grave dell’avvertimento, contiene la formale dichiarazione della violazione e del conseguente biasimo.
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